Assunzioni donne 2024: bonus e agevolazioni

Assunzioni donne 2024: bonus e agevolazioni

In fatto di bonus sulle assunzioni donne, il 2024 porta una ventata di novità, non prolungando alcune delle misure attive nel 2023 – e scadute il 31 dicembre scorso -, ma assicurando ad aziende e imprenditori che decidono di investire sulle quote rosa degli sgravi fiscali e delle agevolazioni assolutamente da non sottovalutare.

Tutti i bonus assunzioni donne 2024

Ogni anno i bonus assunzioni vengono confermati, eliminati o integrati con la Legge di Bilancio.

La Legge di Bilancio 2024 non ha prorogato l’esonero contributivo legato all’assunzione delle donne, ma ha mantenuto o introdotto altre agevolazioni contributive e fiscali riservate alle donne o applicabili a più largo raggio, all’interno del quale rientra anche la sfera femminile, quali:

  • Superdeduzione per le nuove assunzioni a tempo indeterminato
  • Decontribuzione Sud
  • Bonus assunzione per i percettori di SFL e ADI
  • Incentivi all’assunzione dei disoccupati: bonus NASpI
  • Bonus assunzione under 30
  • Assunzioni agevolate over 50
  • Bonus donne svantaggiate
  • Bonus donne vittime di violenza

Superdeduzione per le nuove assunzioni a tempo indeterminato

Con il D. Lgs. 216/2023 il Governo introduce la superdeduzione al 120 e 130%, per chi, durante il 2024, incrementa il proprio personale rispetto al 2023, assumendo nuove lavoratrici (e lavoratori) con contratto a tempo indeterminato.

Nel caso di assunzioni donna, la superdeduzione è pari al 120% in caso di assunzione “tradizionale”, mentre arriva al 130% nel caso in cui la neoassunta appartenga a una delle categorie considerate “svantaggiate”, ovvero:

  • Persone con disabilità
  • Lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell’articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 e le persone svantaggiate ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 381/1991
  • Giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile
  • Donne di qualsiasi età con almeno due figli minorenni, vittime di violenza o disoccupate da almeno 6 mesi e residenti nelle regioni ammissibili ai finanziamenti (articolo 2, numero 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014)
  • Ex percettori del reddito di cittadinanza che non integrino i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione
  • Minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare
  • Lavoratori con sede di lavoro in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale

Decontribuzione Sud: proroga al 30/06/2024

L’agevolazione Decontribuzione Sud prevista dalla Legge di Bilancio 2021 è stata prorogata fino al 30 giugno 2024. Ciò significa che ogni impresa o datore di lavoro privato con sede nel Mezzogiorno può godere dell’esonero contributivo del 30% per ogni dipendente impiegato, donne incluse.

Si tratta di un’agevolazione riconosciuta per tutti i rapporti di lavoro dipendente ad esclusione del settore agricolo, finanziario e dei contratti di lavoro domestico.

Bonus assunzione per le percettrici di SFL e ADI

Il Governo riconosce nuove agevolazioni legate a due nuovi strumenti, il SFL, ovvero il Supporto per la Formazione e il Lavoro, e l’ADI, ovvero l’Assegno di Inclusione. Cosa significa? Le imprese che attivano un contratto subordinato correlato a queste due misure sono esonerate dal versamento della contribuzione previdenziale. Le percettrici di SFL e ADI sono quindi agevolate da un punto di vista contributivo, nel caso in cui vengano assunte.

In particolare, l’attivazione di un contratto a tempo indeterminato, pieno o parziale, di apprendistato o di trasformazione da tempo determinato, comporta un esonero totale nel limite massimo di 8.000 euro annui. L’attivazione di un contratto a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, invece, comporta un esonero del 50% nel limite di 4.000 euro per un anno e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro.

Bonus assunzione donne NASpI

La Legge Fornero del 2012 (e rivista nel 2015) ha introdotto un bonus assunzione valido ancora oggi, che interessa i disoccupati NASpI, comprese le donne. Il datore di lavoro che assume una lavoratrice a tempo pieno e indeterminato o con trasformazione da tempo determinato ottiene un contributo mensile pari al 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta alla lavoratrice, riconosciuto per ciascuna mensilità della retribuzione concessa.

L’importo spettante non può superare la retribuzione della lavoratrice stessa, non può eccedere l’indennità NASpI ed è valido per un periodo massimo di 2 anni.

Bonus assunzione donne under 30

L’incentivo del 2023 riguardava le assunzioni di giovani under 36; la Legge di Bilancio 2024 ha abbassato l’età, portandola a 30 non compiuti, per tutte le donne (e uomini) assunte a tempo indeterminato.

In questi casi e rispettando specifici requisiti, il datore di lavoro ha diritto a una decontribuzione del 50%, per un massimo di 3 anni e di 3000 euro all’anno.

Bonus assunzione donne over 50

Il bonus assunzione over 50 del 2023 resta confermato anche per il 2024, agevolando donne e uomini over 50 che vengono assunti a tempo determinato o indeterminato.

Il datore di lavoro ha diritto a uno sgravio contributivo del 50%, per un periodo di 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato o per un periodo di 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato,

Bonus donne svantaggiate

Il bonus donne svantaggiate si rivolge esclusivamente alle quote rosa che vengono assunte a tempo determinato o indeterminato, purché si trovino in situazioni svantaggiate. Se nel 2023 la decontribuzione era del 100%, nel 2024 passa al 50% e i requisiti per le lavoratrici sono:

  • Stato di disoccupazione da almeno 24 mesi se residente in Sud Italia
  • Stato di disoccupazione da almeno 6 mesi se over 50
  • Stato di disoccupazione da almeno 12 mesi se impiegata in un settore caratterizzato da forte disparità di genere

Sono esclusi dal bonus assunzioni donne 2024 le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Università, gli Istituti autonomi per case popolari e gli ATER, le Camere di commercio, gli Enti pubblici non economici, le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni (ARAN), le Agenzie di cui al D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, la Banca d’Italia, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, le Autorità indipendenti, le Aziende sanitarie locali, le Aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni, gli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) e le Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP).

Bonus donne vittime di violenza

Novità del 2024 è il bonus assunzioni per le donne vittime di violenza, che risultano disoccupate e che ricevono il sussidio Reddito di libertà per le vittime di violenza.

Il datore di lavoro che stipula con loro un contratto di lavoro a tempo indeterminato è esonerato al 100% dal versamento dei contributi previdenziali fino a un massimo di 8000 euro all’anno, per un massimo di 24 mesi. Se il contratto è a tempo determinato, tale esonero si riduce a 12 mesi; passa invece a 18 mesi se si verifica la stabilizzazione da tempo determinato a indeterminato.

Bonus donne con disabilità

I datori di lavoro del settore privato che assumono soggetti disabili pur non essendone tenuti per legge ricevono un incentivo economico. Tale incentivo dipende dalla retribuzione lorda imponibile e dal tipo di contratto stipulato.

In particolare, in caso di contratto a tempo indeterminato a favore di una persona disabile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con minorazioni ricomprese tra la 1a e la 3a categoria di cui alle tabelle allegate al DPR n. 915/781, l’esonero corrisponde al 70% della retribuzione mensile lorda, per un periodo di 36 mesi. In caso di contratto a tempo indeterminato a favore di una persona disabile con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o con minorazioni ricomprese tra la 4a e la 6a categoria di cui alle tabelle allegate al DPR n. 915/78, l’esonero corrisponde al 35% della retribuzione mensile lorda, per un periodo di 36 mesi.

Infine, in caso di contratto a tempo indeterminato o determinato di almeno 12 mesi a favore di una persona disabile intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, l’esonero corrisponde al 70% della retribuzione mensile lorda, per un periodo di 60 mesi.

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